Sentenze e Pareri

Responsabilità da mobbing: criteri

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 dicembre 2015 – 3 marzo 2016, n. 4222

 

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La responsabilità per mobbing non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. e ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge .
E’ il lavoratore che ha l’onere di provare l’esistenza del danno che dice di avere subito nonchè la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso fra di essi .