Azioni legali

Azioni medici specialisti 83_91

Questo studio si è occupato di diverse azioni giudiziarie volte ad ottenere il risarcimento dei danni in favore dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal 1976 al 1991. Molti medici che hanno promosso dette azioni hanno già ricevuto le somme previste in sentenza.
Dopo alterni esiti delle controversie, la Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n. 9147/2009, che ha ricostruito la vicenda in maniera totalmente nuova rispetto ai precedenti orientamenti, individuando nella fattispecie non già una responsabilità extracontrattuale bensì una “ responsabilita’ per inadempimento di una obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attivita’ non antigiuridica” ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale: A questa sono seguite altre sentenze che hanno individuato la decorrenza della prescrizione dalla entrata in vigore della legge 370/99.
In assenza di atti interruttivi, quindi, il diritto sarebbe prescritto.
In considerazione di quanto sopra è possibile, per coloro che hanno inoltrato atti interruttivi ancora oggi promuovere una azione.
In una delle sentenze della Corte si precisa che l’obbligo di adeguamento dello Stato alle direttive comunitarie in materia di specializzazione, sarebbe perdurato fino all’anno 2007; ivi si legge ……….E’ da rilevare che la situazione di obbligo dello Stato Italiano di adempiere le direttive dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1982 perduro’ a livello dell’ordinamento comunitario e, quindi, di riflesso con riguardo all’ordinamento interno fino al 20 ottobre 2007. Queste le ragioni. Le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonche’ quella 82/76/CEE che le modifico’ vennero abrogate dall’art. 44 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE, la quale, pero’, oltre a confermare la loro disciplina (per come risultante dalla direttiva di modifica) a regime per i medici specializzandi a tempo pieno e parziale (all. I, artt. 1 e 2, in relazione agli artt. 24 e 25), stabili’ nello stesso art. 44 che, nonostante l’abrogazione, restassero “salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento”, come da indicazione nell’allegato III, parte B, nella quale, in riferimento alla direttiva 82/6/CE trovasi richiamato il termine del 31 dicembre 1982. Questa previsione comportava che gli Stati totalmente o parzialmente inadempienti alle direttive de quibus e, quindi, lo Stato Italiano, dovessero comunque considerarsi obbligati a livello comunitario all’adempimento tardivo. La piu’ recente direttiva 2005/36/CE a sua volta, oltre a dettare negli artt. 25-26 una nuova disciplina per i medici specializzati, nell’art. 62 ha previsto, pero’, l’abrogazione a partire dal 20 ottobre 2007 (cioe’ dalla data della sua entrata in vigore) della direttiva 93/16/CEE. Ne consegue che, per effetto dell’abrogazione anche dell’art. 44 sopra citato, a quella data e’ cessato l’obbligo dello Stato Italiano di adempiere, sia pure tardivamente, le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e cio’ anche per gli effetti della sentenza che ne aveva accertato l’inadempimento. Peraltro, non essendo immaginabile che l’ultima direttiva abbia inteso sacrificare i diritti risarcitori dei singoli ove gia’ insorti e ancora esistenti, non e’ possibile ritenere che l’abrogazione li abbia fatti venire meno……….
Tale obiter dictum, in uno alla tesi dell’illecito permanente, lascerebbe spazio per una azione, anche per coloro che non hanno inviato atti interruttivi, con gli evidenti limiti che sono insiti nelle pronunce della stessa Corte laddove si precisa che con la legge 370/99 è stato chiarito che lo Stato avrebbe risarcito soltanto coloro che erano destinatari delle sentenze emesse dal TAR Lazio e che dalla conoscenza di tale legge decorreva il termine di prescrizione.
Occorre altresì evidenziare che, da ultimo, l’importo dei risarcimenti ( dapprima parametrato sulla borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991) è stato parametrato sugli importi previsti dalla predetta legge 370/1999 in ragione di euro 6713,94 per ogni anno di frequenza.
Inoltre recentemente, in esito ad un revirement giurisprudenziale, il risarcimento risulterebbe previsto anche per coloro che risultano iscritti dall’anno accademico 1976 in poi: la questione è stata però rimessa alle Sezioni Unite che dovranno pronunciarsi sul punto.
Rimane chiaramente difficoltoso conseguire il risultato auspicato per quanti non abbiano mai in passato avviato una azione o interrotto i termini di prescrizione.
Giova però segnalare che esistono diverse proposte di legge, promosse da deputati e senatori di aree diverse, volte a riconoscere il dovuto risarcimento a quanti hanno promosso, ed hanno in corso, una azione giudiziaria.
Nell’ottica transattiva palesata in esito alle diverse sentenze di condanna, potrebbe essere questa la via per dare concreta attuazione alla direttiva violata, in modo completo e retroattivo in favore di coloro che avranno promosso ed avranno pendente una azione.
Se sei interessato a promuovere una azione invia apposita richiesta via mail mediante il modulo sottostante.

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