Medico INPS che svolge attività libero-professionale senza autorizzazione : incompatibilità
Corte dei Conti sentenza n. 482/2016
La Corte dei Conti sostiene che il medico Inps che, senza autorizzazione , svolge anche attività libero professionale è passibile della sanzione prevista dall’ art. 53, commi 7 e 7bis, del decreto legislativo n°165/2001, come novellato dalla Legge 190/2012. Il dipendente pubblico che svolge attività professionale considerata incompatibile o senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, è sanzionato economicamente in misura eguale agli introiti derivanti dall’attività svolta senza permesso.