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    Medico INPS che svolge attività libero-professionale senza autorizzazione : incompatibilità

    Dicembre 7, 2016 /

    Corte dei Conti sentenza n. 482/2016 La Corte dei Conti  sostiene che il medico Inps che, senza autorizzazione , svolge anche attività libero professionale è passibile della sanzione prevista dall’ art. 53, commi 7 e 7bis, del decreto legislativo n°165/2001, come novellato dalla Legge 190/2012. Il dipendente pubblico che svolge attività professionale considerata incompatibile o senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, è sanzionato economicamente in misura eguale agli introiti derivanti dall’attività svolta senza permesso.

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    Avv. Antonio Puliatti

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Responsabile del sito avv. Antonio Puliatti Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Catania. Polizza professionale UnipolSai n. 1/39105/122/170602929/1